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Tuesday, 30 October 2012 08:36
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Il visto di esecutività... nel settore dilettantistico. Un caso di doppio tesseramento 

Caso: una società dilettantistica vincola un giocatore nell’ultima sessione di mercato. Al termine del match il sodalizio viene sanzionato con la sconfitta a tavolino perchè il ragazzo risultava essere vincolato contemporaneamente con altra compagine. Al momento del deposito della richiesta di tesseramento la Lega Nazionale non segnala nulla. La Lega o la Federazione ha il compito di accertare ed evitare situazioni di questo tipo? Esiste una trasposizione del “principio di affidamento” nell’ordinamente sportivo?

La problematica permette di comprendere un ulteriore aspetto che differenzia profondamente la normativa del settore dilettantistico da quello professionistico.

 

 

Come più volte evidenziato nei miei precedenti articoli, in ambito dilettantistico, spesso ci si ritrova ad essere sanzionati senza comprenderne a pieno le motivazioni sottese. Al fine di non incappare in spiacevoli inconvenienti sarà, pertanto, utile prendere in mano la normativa cogliendone in pieno tutte le insidie.

Ritornando nel cuore della questione ci si chiede se possa applicarsi il “principio dell’affidamento” alla materia dei tesseramenti in ambito dilettantistico. Con il “principio dell’affidamento” rappresenta, in generale, l’interesse alla tutela di una determinata situazione giuridica, generata da un comportamento altrui, che ha indotto una delle parti coinvolte a confidare nel conseguimento di un dato risultato o sull’esistenza di una certa situazione giuridica.

Tradotto in termini concreti: nella fattispecie esaminata le parti coinvolte sono la società di calcio e la Federazione (FIGC); la situazione giuridica che si vuole tutelare è l’avvenuto tesseramento del giocatore. L’accettazione della richiesta di tesseramento da parte della Lega ingenera un affidamento in merito alla regolarità della procedura. In sostanza, per il principio dell’affidamento, il tesseramento del calciatore si formalizzerebbe con il semplice inserimento nei tabulati federali.

Tale orientamento ha, tuttavia, una logica se riferito al settore professionistico non se applicato al quello dilettantistico. Ed invero: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39 Comma 3.4.5 delle Noif “la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega”. L’utilizzo del calciatore prima della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva”.

Il visto di esecutività in ambito professionistico rappresenta, dunque, uno strumento attraverso il quale la Federazione, per mezzo delle Leghe di competenza, controlla l’operato delle società nel mare magnum dei trasferimenti.

Le Leghe autorizzano i trasferimenti dei giocatori solo dopo aver verificato il rispetto di tutti i dictat: rispetto dei plaffont concessi, regolarità delle procedure di tesseramento e vincolo.

Ebbene, seppur le menzionate procedure di controllo preventivo siano assenti nel settore dilettantistico il mancato rispetto di tali norme non evita la comminazione di pesanti sanzioni.

Ci si chiede se possa addossarsi tali responsabilità alla Federazione o, di fatto, al Comitato Regionale, per l’omesso controllo a seguito del quale si è verificato il doppio tesseramento.

Non avviene di rado che molte società si limitino a depositare le richieste di tesseramento senza effettuare un controllo preventivo sulla precedente situazione contrattuale dell’atleta nonostante tale controllo sia a loro implicitamente demandato. In passato vi è stata qualche sentenza, tra l’altro assai discutibile e abbastanza forzata, che ha avvalorato l’applicazione del “principio dell’affidamento” in casi analoghi. Non può certo dirsi, tuttavia, che tali sporadiche sentenze abbiamo fatto giurisprudenza. Tutt’altro. Gli Organi di Giustizia Federale della FIGC, infatti, in seguito hanno smentito quanto statuito da tali sentenze.

Il “principio dell’affidamento” non può considerarsi applicabile in materia di tesseramenti in quanto, come su evidenziato, in ambito dilettantistico non esiste il cosidetto “visto di esecutività”. L’ambito di applicazione dell’articolo 39 Noif è, infatti, ristretto al settore professionistico.

La Federazione, in sostanza, trasferisce l’onere del controllo sulla regolarità del tesseramento alle società interessate. Le società che intendano vincolare un giocatore debbono controllare la posizione dello stesso prima di procedere al tesseramento al fine di non incorrere in spiacevoli inconvenienti.

Deve essere evidenziato che, in ambito dilettantistico, i Comitati si limitano a svolgere una mera funzione notarile in quanto prendono esclusivamente atto della richiesta di tesseramento senza effettuare alcun tipo di controllo.

In una materia così tecnica l’assenza di una espressa disposizione normativa non può certo essere colmata dalla mera consuetudine. È, pertanto, auspicabile un intervento immediato della Corte Federale al fine di colmare tutte queste lacune interpretative.

Avv. Cristian Zambrini

 

 

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