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Tuesday, 05 November 2013 12:11
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Squalifica Cuadrado: le decisioni di un arbitro non sono impugnabili

Vi sono casi nei quali la palese inadeguatezza di una regola non può essere contrastata. In quei casi la legge è ridicola come un gatto che si morde la coda. Nei limiti del rettangolo di gioco, un arbitro è sovrano. Le sue decisioni non possono essere contestate, anche quando ne vale della stessa regolarità del gioco. Come un bambino deluso, verrebbe da dire “tenete il pallone, io non gioco più”.

 

 

Lo scorso turno infrasettimanale è stato caratterizzato da un episodio che ha, a dir poco, irritato la dirigenza della Fiorentina oltre, ovviamente, la rispettiva tifoseria. Juan Guillermo Cuadrato, il funambolo colombiano della squadra gigliata, dopo una cavalcata sulla fascia destra penetra nell’aria avversaria e, a seguito di un chiaro contatto con un difensore del Napoli, cade a terra invocando il calcio di rigore. Il replay conferma inesorabilmente la fondatezza della richiesta dell’esterno, tuttavia, l’arbitro non concede il rigore e, addirittura, ammonisce il colombiano che, già sanzionato in una precedente azione, viene espulso abbandonando anzitempo il campo di gioco.

Benchè l’episodio abbia indubbiamente condizionato le sorti di una partita (la Fiorentina avrebbe potuto ottenere il rigore ed eventualmente pareggiare il match contro il Napoli) e, dunque, avremmo preferito non fosse mai avvenuto, lo stesso consente di analizzare due argomenti che, evidentemente, non risultano ancora chiari ai vertici delle società sportive: l’appellabilità delle decisioni arbitrali e l’utilizzo della prova tv.

A dispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, la dirigenza toscana ha, infatti, pensato bene di impugnare la sanzione comminata dall’arbitro Calvarese invocando, addirittura, la prova tv al fine di avvalorare le proprie tesi. Nel contenuto del proprio ricorso la Fiorentina chiede la prova televisiva, per dimostrare l'errore dell'arbitro che, oltre a non aver concesso il rigore nel finale della partita, espelle il colombiano per somma di ammonizioni.

Ebbene, con un unico ricorso, gli avvocati della Viola hanno commesso due errori tant’è che il Giudice sportivo adito ha dichiarato lo stesso assolutamente inammissibile. Stessa sorte per il successivo ricorso presentato dalla società alla Corte di Giustizia Federale.

In primo luogo bisogna ricordare che, come disciplinato dall’articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva, “al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave” Ebbene, oltre al danno la beffa: Cuadrado espulso ingiustamente durante il match contro il Napoli, viene automaticamente squalificato anche per la partita contro il Milan. Sebbene la sua assenza non abbia penalizzato più di tanto la Viola che, infatti, è riuscita ugualmente a vincere contro la squadra rossonera, l’errore arbitrale ha, comunque, prodotto ulteriori effetti oltre a quello di negare il possibile pareggio contro il Napoli ai toscani. 

Tale considerazione non incide, tuttavia, sulla ammissibilità di un ricorso che punti ad annullare l’efficacia e, dunque, la validità di una decisione presa da un arbitro durante lo svolgimento di una partita.

A conferma di ciò l'Organo di Giustizia Sportiva adito ha, infatti, riferito nella sua sentenza che ammettere un ricorso del genere significherebbe "travalicare i limiti della fondamentale insindacabilità dei provvedimenti tecnici adottati dall'arbitro sul terreno di gioco". Ed invero, ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, “le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco, incluso se un rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. L’arbitro può cambiare una sua decisione soltanto se si rende conto che la stessa è errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione di un assistente o del quarto ufficiale, sempre che il gioco non sia stato ripreso o la gara non sia terminata”.

La semplice lettura del citato articolo basterebbe a comprendere l’inammissibilità del ricorso presentato dalla Fiorentiva, ma vi è altro.

L’articolo 29 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che “i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla sua esclusiva discrezionalità tecnica”. Si comprende facilmente come i Giudici sportivi non abbiano alcuna competenza a decidere in merito alla validità o alla “ragionevolezza” di una decisione presa da un arbitro, nell’alveo della sua discrezionalità. Come riferito, a fondamento delle proprie ragioni, i legali della Fiorentina, nel corpo del proprio atto, chiedono, altresì, la prova televisiva. Ebbene anche tale richiesta è, assolutamente, inammissibile. L’articolo 35 del Codice di giustizia sportiva specifica le uniche fattispecie per le quali può essere utilizzata la prova tv: 1) qualora possa dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. 2) con riferimento solo alle gare della LNP, quando possa individuare fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo. Seppur la decisione presa dall’arbitro Calvarese sia incontestabilmente errata, la stessa non rientra in nessuna delle ipotesi riferite dall’articolo, pertanto, nel caso specifico, la prova tv non può essere richiesta e, dunque, ammessa.

I latini raramente sbagliavano: “dura lex sed lex”. Sarà anche difficile da accettare ma la legge è legge. Finchè non verrà intaccato il potere decisionale dell’arbitro in campo, nessuna sua decisione potrà essere impugnata.

Se la norma stabilisce che la decisione di un arbitro diviene irrevocabile alla ripresa del gioco, bisogna intervenire prima di tale momento. Un tempo, forse, aveva una logica non ammettere il supporto della moviola in campo, ora, tuttavia, non ha più alcun senso. L’istantaneità delle riprese e dei relativi montaggi consente, a chi sta comodamente a casa, di smentire o confermare, in pochi secondi, l’operato dell’arbitro. Perchè negare questa gioia anche a loro?

 

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

 

 

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