×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 455
Wednesday, 09 April 2014 07:36
(0 votes)

Squalifica Destro: una sanzione inammissibile

 

“Il diritto è il frutto dell’interpretazione delle norme vigenti”. 

Al primo anno di Giurisprudenza questo è un concetto che si ripete sistematicamente, da un volume all’altro. Ci hanno insegnato che ci sono variemodalità di interpretazione di un articolo ma tutte, nessuna esclusa, può spingersi oltre quel limite stabilito dalla ragionevolezza o dalla semplice logica.

La giustizia sportiva, benchè propria di un ordinamento autonomo, non può esimersi dal rispettare tale principio. Esso da coerenza a tutto il sistema e contribuisce a dare un immagine trasparente ed affidabile di chi ne applica le norme. 

 

 

I recenti fatti spingono, tuttavia, a pensare che l’Ordinamento sportivo non abbia alcun interesse a conquistare la “simpatia” dei suoi membri. Anzi, pare quasi che lo stesso si stia dannando in tutti i modi per dare di sè un immagine alterata e distorta. 

 

Le lamentele montano giorno dopo giorno. La voce della frustrazione è sempre più alta e carica di rabbia. Viene da pensare che il sistema giuridico sportivo italiano stia tentando di strozzarsi con le sue stesse mani.

 

Cagliari – Roma. I fatti così come visti e valutati dall’arbitro Massa: la Roma si lancia in attacco con il suo giovane talento Destro. Con l’intento di anticipare il difensore Astori, l’attaccante giallorosso effettua una trattenuta. Per tale gesto il direttore di gara accorda un calcio di punizione diretto a favore del Cagliari e ammonisce Astori per un accenno di reazione nei confronti di Destro.

L’episodio è stato immediatamente e globalmente valutato come un normale fallo di gioco. 

Il movimento di Destro è stato interpretato come una semplice trattenuta, mentre il gesto di Astori come una condotta violenta da sedare. La partita prosegue ed è a tutti noto come si sia conclusa.

Quest’oggi, tuttavia, il giovane attaccante giallorosso è stato raggiunto da una pesante squalifica di 4 giornate comminata dal Giudice sportivo.

La moviola ha aiutato a capire che, in realtà, l’attaccante giallorosso non si è limitato a trattenere il suo avversario. La manata ricevuta da Astori doveva essere sanzionata non solo con una punizione ma, anche, presumibilmente, con una espulsione. Tanto, tuttavia, non è avvenuto.

Il Giudice sportivo che ha emesso la squalifica ha ritenuto che “il gesto compiuto dal calciatore romanista integri, inequivocabilmente, gli estremi della condotta violenta da punire sulla base dell’utilizzo della prova tv”. 

 

In realtà, con tale decisione, il giudice sportivo ha commesso due errori ponendosi in netto contrasto con la normativa che egli stesso dovrebbe applicare.

L’arbitro di Imperia, testimone dell’episodio, ha effettuato la sua valutazione, giusta o sbagliata che sia. Seppur, in base a quanto visto in tv, la scelta dell’arbitro possa essere considerata errata, la stessa non può essere oggetto di un’ulteriore valutazione da parte di un Giudice sportivo.

 

L’articolo 29 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che “i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla sua esclusiva discrezionalità tecnica”.

Si comprende facilmente come i Giudici sportivi non abbiano alcuna competenza a decidere in merito alla validità o alla “ragionevolezza” di una decisione presa da un arbitro, nell’ambito, della sua discrezionalità. Nel caso specifico Massa valuta il gesto di Destro come semplice trattenuta. Tale decisione è intangibile. 

 

Il Giudice sportivo, evidentemente non soddisfatto, ha violato un ulteriore articolo. 

 

L’articolo in questione è il n. 35 del Codice di giustizia sportiva che specifica gli unici episodi per i quali può essere utilizzata la prova tv:

1) qualora possa dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.

2) quando possa individuare fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo.

Nel caso specifico l’arbitro Massa ha assistito all’episodio ed ha effettuato la sua valutazione e, sulla base della stessa, ha preso una decisione: semplice trattenuta. L’episodio non rientra, pertanto, in nessuna delle ipotesi previste dall’articolo. La prova tv non poteva essere assolutamente utilizzata.

 

Le contraddizioni degli organi di giustizia sportiva diventano progressivamente sempre più sfacciate ed irritanti. Non bisogna, tuttavia, commettere l’errore di pensare che le lacune siano nella normativa piuttosto che in chi dovrebbe garantirne la corretta applicazione.

 

Avv. Cristian Zambrini ( www.studiolegalezambrini.it )

 

 

share this item
facebook googleplus linkedin rss twitter youtube
Related items