La legge italiana definisce la prelazione come "quel diritto che attribuisce al suo titolare una posizione di preferenza rispetto ad altri soggetti, a parità di condizioni, ai fini della costituzione di un determinato rapporto. Tale diritto può trovare fondamento nella legge o nell'accordo delle parti".
Rapportato al mondo delle produzioni musicali, l’artista, che abbia deciso di sottoscrivere anche tale clausola, concederà alla sua attuale casa discografica una forma di priorità di scelta, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi altra etichetta che abbia inteso sottoporgli un contratto, anche se non di esclusiva, dopo la scadenza del suo rapporto.
Di solito tale obbligo è contrattualmente determinato nella durata di due anni dalla scadenza del contratto in essere.
In pratica se, nell'arco di tale periodo, l'artista dovesse ricevere offerte contrattuali da parte di altre case discografiche, al fine di consentire l’esercizio corretto di tale diritto, egli avrà l'obbligo di trasmettere, alla sua precedente casa discografica, gli originali di tali offerte, anche se le stesse fossero da lui stesso provocate.
La trasmissione di tale offerta sarà considerata, a tutti gli effetti giuridici, proposta irrevocabile formulata dall’Artista alla sua precedente casa discografica che avrà la possibilità di accettarla, parificando le condizioni economiche, di norma entro sessanta giorni dalla ricezione.
E' bene specificare che, nel caso in cui dovesse essere esercitato il diritto di prelazione, la casa discrografica sarà obbligata a rispettare soltanto le condizioni contrattuali essenziali proposte dai terzi in favore dell’Artista.
Il diritto di prelazione si intenderà, quindi, validamente esercitato qualora abbia ad oggetto le condizioni economiche (percentuali, minimi garantiti, anticipi). Altri tipi di condizioni non dovranno essere prese in considerazione al fine di evitare che vengano apposte pattuizioni volte ad eludere e/o rendere impossibile, o anche solo difficoltoso, l’esercizio della prelazione.
In caso invece di mancato esercizio del diritto di prelazione, le proposte avanzate dal terzo dovranno inderogabilmente perfezionarsi con la firma del contratto ed essere eseguite senza alcun tipo di modificazione.
L'effettivo perfezionamento del nuovo rapporto contrattuale e la sua conseguente concreta esecuzione potrà, infatti, essere sottoposta a controllo da parte della precedente etichetta tanto al fine di smascherare eventuali offerte fittizie create ad hoc.
Qualora, pertanto, gli accordi col terzo offerente non si dovessero concretamente perfezionare, le intese relative dovranno essere nuovamente offerte in prelazione alla precedente casa discografica.
Avv. Cristian Zambrini