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Monday, 07 August 2017 17:00
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Cibo in spiaggia: Non esiste alcun divieto

E’ una spiacevole abitudine diffusasi l'estate. Strutture balneari che, con cartelli affissi all’entrata, vietano alla clientela di introdurre cibi e/o bevande minacciando sanzioni di varia natura.

In pratica i titolari delle attività ivi installate, sarebbe meglio definirli concessionari dello specifico pezzo di litorale, con uno slancio di irrazionale arroganza, hanno tentato di formalizzare una “consuetudine” che, già da tempo, era radicata e, più o meno, digerita, dalla comunità locale e/o turistica.

Tuttavia, è universalmente noto che passare da una consuetudine convenzionalmente rispettata ad una imposizione regolamentata rappresenta sempre un tentativo fallimentare.

 

 

Bisogna, in primo luogo, chiarire che tutte le strutture balneari erette sulla spiaggia sono sottoposte a concessione, che sia essa annuale o pluriennale. Una spiaggia data in concessione non diventa per tale motivo un luogo privato, ma resta sempre ed incontestabilmente demanio pubblico concesso al fine di fornire alcuni servizi alla relativa clientela.

Come tale essa è sottoposta, esclusivamente, alla normativa in vigore e nessun regolamento o prescrizione privata può imporre ulteriori e/o diverse discipline.

La materia specifica è assoggettata alla regolamentazione autonoma delle Regioni le quali, ogni anno, con una ordinanza esplicitano, nel dettaglio, i singoli divieti imposti alla comunità nell’uso del demanio marittimo.

Nel caso dei litorali salentini la Regione Puglia con l’articolo 4 dell’ordinanza balneare 2023, approvata a Maggio 2023, ha imposto una fitta serie divieti che, neanche indirettamente, impediscono alla collettività di portarsi il cosiddetto panino da casa.

Alcuna forma di sanzione e/o provvedimento disciplinare può essere, pertanto, minacciato a coloro i quali preferiscono, vuoi per risparmiare vuoi per l’esistenza di varie intolleranze, giungere in spiaggia con il pranzo pronto.

Anzi la lettera f dell'art. 4 stabilisce che " è sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco".

La normativa è molto chiara.

 

Alla luce della normativa attualmente in vigore, pertanto, ogni forma di divieto, affisso o verbale, è privo di qualsiasi fondamento giuridico e deve essere prontamente segnalato alle autorità competenti.

 

Come specifica l’ordinanza stessa al controllo ed alla vigilanza della sua applicazione provvedono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria e di Polizia marittima e, in attuazione dell’art. 13, comma 1, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni costieri.

L’ordinanza, nella totalità del suo contenuto, deve, peraltro, essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno cm 70 x 100, all’entrata di tutte le strutture durante l’intero periodo di apertura, nonché presso le sedi municipali dei Comuni costieri nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre.

Coloro i quali violino le prescrizioni imposte dalla ordinanza, siano clienti e/o concessionari, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti, a mente della normativa vigente in materia, dalle Autorità a ciò preposte.

Questo sì che è imposto per legge.

 

I concessionari dovrebbero adoprarsi nel rispetto della normativa a loro imposta piuttosto che partorire illegittimi divieti nei confronti dei clienti che vengono già abbondantemente spremuti.

 

Per evitare qualsiasi tipo di equivoco si preferisce elencare compiutamente tutti i divieti prescritti dalla ordinanza su riferita evidenziando quelli che molto spesso vengono ignorati da chi oggi tenta di imporre la propria legge.

È vietato per legge:

a) campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare, al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;

b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere, quali carta, fazzoletti, lattine, mozziconi di sigarette e avanzi di cibo, sia pure contenuti in buste;

c) realizzare opere, ovvero installare strutture di qualsiasi natura, senza le preventive autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, ove previste dalla normativa vigente;

d) creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;

e) il transito e la sosta di automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell’ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;

f) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;

g) accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate;

h) l’uso dei mezzi con cingoli in metallo;

i) qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunosi e gli habitat naturali ivi esistenti;

j) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;

k) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

I) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

m) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all’interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all’inquinamento acustico;

n) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;

- i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;

- il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;

- le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea;

o) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;

p) ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;

q) praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all’uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari, sui quali grava, comunque, l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;

r) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, in aree non appositamente autorizzate, attrezzate e segnalate, ad eccezione delle unità cinofile di salvataggio riconosciute, dei cani guida per i non vedenti e, nelle sole ore di chiusura, dei cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza balneare. Ciascun Comune potrà autorizzare i concessionari che lo richiedono, ad attrezzare con opere leggere e di facile rimozione, all’interno del perimetro in concessione, apposite aree per animali d’affezione (cani e gatti) secondo quanto disposto dagli appositi regolamenti, adottati dai Comuni, e dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio, tenuto conto che tali zone dovranno essere dotate di accesso indipendente e individuate in modo da non arrecare danni e disturbi all’utenza circostante. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio. L’accesso è comunque consentito solo a cani che manifestano un aspetto sano e siano in possesso di certificazione sanitaria non anteriore a mesi sei. Il titolare di ogni concessione demaniale potrà consentire l’accesso, nell’ambito della propria struttura balneare, di animali d’affezione (cani e gatti) di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l’ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l’aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell’animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell’area occupata ivi compreso l’asporto di materiali inquinanti. Resta inteso che i proprietari e/o i detentori degli animali sono responsabili del comportamento dell’animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall’art. 2052 del Codice Civile;

s) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13,30 e le ore 16,00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti. E’ altresì fatto divieto assoluto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull’arenile, ad eccezione del tempo strettamente necessario e comunque non oltre quattro ore complessive al giorno, da indicare nell’albo del lido, nella “NORMA ETICA” di cui al successivo art. 7, da destinare allo svolgimento di giochi ed attività ludico-motorie. Gli apparecchi sonori dovranno essere posizionati al di fuori della battigia e la stessa non potrà mai essere occupata per l’esercizio delle predette attività. I livelli di intensità acustica devono essere moderati in modo da non arrecare disturbo all’utenza balneare e, comunque, rispettare i limiti di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3;

t) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l’autorizzazione dell’Ufficio comunale competente (da richiedersi almeno 15 giorni prima). Nell’ambito dell’area in concessione demaniale marittima è possibile svolgere manifestazioni ricreative ed organizzare giochi ed attività di svago destinate ai clienti della struttura che non comportino l’installazione di strutture e non necessitino di autorizzazioni di qualsivoglia altra Amministrazione;

u) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, alla quota prescritta dalla Autorità competente;

v) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, nonché l’impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;

w) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;

x) effettuare lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativi di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l’intervento stesso non sia finalizzato alla sostituzione di queste ultime con opere di facile rimozione. Durante il periodo di apertura obbligatorio i Comuni possono autorizzare i soli lavori necessari al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili.

y) l’asportazione delle biomasse vegetali spiaggiate (fanerogame: Posidonia Oceanica, Cymodocea nodosa e macroalghe), in quanto “ripascimento” naturale delle spiagge. Tuttavia, si potranno motivatamente prevedere, di concerto con l’Amministrazione comunale, le più opportune misure di gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate, come disciplinate dalle “Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate” di cui all’A.D. n. 229/2015 del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia e le successive determine di modifica ed integrazione delle stesse.

z) E’ vietata la realizzazione di recinzioni.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

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