Tuesday, 09 October 2018 14:20
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Matrimonio, unione civile e coppia di fatto: le differenze

Se fino a qualche anno fa esisteva solo il matrimonio come rapporto ufficialmente riconosciuto dallo Stato, ad oggi il Legislatore, aggiornandosi alle mutate condizioni sociali, ha individuato altre forme di unione ognuna delle quali si distingue per effetti e modalità costitutive.

Analizziamo schematicamente le principali differenze che intercorrono tra le forme costitutive disciplinate.

Lo stato italiano prevede tre istituti:

- Matrimonio

- Unione civile

- Coppia di fatto

 In primo luogo non è di poco conto evidenziare che anche con riferimento al sesso dei partner la normativa stabilisce chiare differenze:

nel matrimonio la coppia deve essere costituita da persone di sesso diverso;

nell’unione civile la coppia è costituita da persone dello stesso sesso;

nelle coppie di fatto i soggetti possono essere di sesso diverso o medesimo.

 

Con riferimento alla costituzione formale del rapporto la legislazione italiana prevede:

per il matrimonio la celebrazione innanzi ad un ufficiale dello stato civile o ad un ministro di culto;

per l’unione civile basterà la dichiarazione davanti ad un ufficiale di stato civile;

per la coppia di fatto è necessaria, invece, la dichiarazione di stabile convivenza con inserimento nello stato di famiglia presso gli uffici dell’anagrafe.

 

Le differenze sorgono anche relativamente al cognome assunto dopo la costituzione della coppia:

nel matrimonio la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito;

nell’unione civile le parti possono scegliere uno dei due cognomi;

nella coppia di fatto ciascuno mantiene il proprio cognome.

 

Il regime patrimoniale distingue quantomeno formalmente ed inizialmente i diversi rapporti:

per il matrimonio e l’unione civile il regime ordinario è individuato nella comunione legale dei beni ma la coppia può optare per un regime di separazione o per la costituzione di un fondo patrimoniale mediante atto pubblico innanzi ad un notaio;

per la coppia di fatto non è previsto nessuno specifico regime patrimoniale. La coppia di fatto può, tuttavia, decidere di stipulare un contratto di convivenza nel quale scegliere il regime patrimoniale più opportuno alle loro necessità. Tale accordo potrà sugellato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata.

 

Particolarmente delicata è la questione della successione in caso di morte:

nel matrimonio e nell’unione civile al partner superstite spetta una quota di eredità. Ciò indipendentemente dalla presenza di un testamento poiché esso verrà considerato erede legittimo;

nella coppia di fatto il convivente superstite non ha, invece, diritti successori a meno che il de cuius non lo abbia espressamente inserito nel testamento.

 

Così come nascono, i rapporti possono anche sciogliersi:

per il matrimonio è prevista la procedura di separazione e, successivamente, di divorzio, sia giudiziale, in caso di assenza di accordo tra le parti, che consensuale. Con le recenti riforme la coppia può anche optare per la negoziazione assistita che accelera sensibilmente le tempistiche.

Per l’unione civile il rapporto si scioglie tre mesi dopo aver comunicato lo scioglimento all’ufficiale di stato civile:

per la coppia di fatto è prevista la risoluzione della convivenza attraverso una comunicazione sotto forma di atto pubblico da depositare all’anagrafe.

 

Il legislatore ha altresì disciplinato il diritto di abitazione nella casa familiare in caso di morte di uno dei partner:

in caso di matrimonio o unione civile al superstite spetta il diritto di abitazione nella casa familiare di proprietà del defunto;

in caso di coppia di fatto il diritto di abitazione al superstite spetta per 2 anni o per un periodo commisurato alla durata del rapporto di convivenza ma, comunque, non superiore ai 5 anni

 

In caso di malattia e ricovero in clinica/ospedale di uno dei partner le tre tipologie di rapporto sono soggette allo medesimo regime:

il componente sano della coppia ha diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni relative al partner.

 

Nell’eventualità della morte del partner in occasione di sinistro:

anche in questo caso tutti i rapporti sono soggetti allo stesso regime e, nello specifico, spetta al partner superstite il risarcimento del danno.

 

Con riferimento alla successione dei diritti assistenziali attribuiti al lavoratore deceduto:

in caso di matrimonio o unione civile spetta al superstite sia il TFR (trattamento di fine rapporto) che la pensione indiretta o di reversibilità;

in caso di coppia di fatto al partner superstite non spetta la pensione indiretta o di reversibilità. Il TFR può, invece, essergli attribuito solo se vi una specifica disposizione nel testamento.

www.studiolegalezambrini.it)

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