×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 455
Wednesday, 31 October 2012 20:41
(0 votes)

Responsabilità società sportive per illeciti di atleti e/o dirigenti

In questo periodo di caos dovuto al terremoto del calcio scommesse tra i Presidenti anche delle piccole società/associazioni calcistiche serpeggia il timore di essere coinvolti, a vario titolo, nel terremoto del calcio scommesse.

È bene, infatti, chiarire che, anche se le società, nella persona dei suoi dirigenti, possono non essere direttamente coinvolte in queste dinamiche oltraggiose le stesse possono essere comunque sanzionate dall’Ordinamento sportivo. Cerchiamo di capire perchè questo timore è più che giustificato.
Per comprenderne le motivazioni è bene esaminare come al solito la normativa specifica.


Una delle norme più delicate dell'ordinamento sportivo è, infatti, quella relativa alla responsabilità delle società.
L’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco calcio prevede esplicitamente “... le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5 ...”. L’articolo continua stabilendo addirittura che “...le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse estranee”.
Si comprendere facilmente come una norma di tale genere possa incutere terrore anche in Presidenti che, per rispetto della normativa e per onore, mai potrebbero essere coinvolti direttamente negli orrori di cui si sta parlando in quest’ultimo periodo.
Ancora più di interesse diventa l’argomento se si considera che le società dilettantistiche hanno risorse e mezzi di gran lunga minori rispetto alle corazzate professionistiche che, in un modo o nell’altro, sanno sempre riprendersi anche dopo colpi devastanti.
Non va poi sottovalutato che nella maggior parte dei casi le società dilettantistiche sono semplici associazioni non riconosciute con la conseguenza che rischierebbero di finire sotto la mannaia delle sanzioni gli incolpevoli Presidenti e/o dirigenti che spendono il loro nome per le società / associazioni.
E’ utile segnalare che le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute si caratterizzano per l’assenza della personalità giuridica. Questo determina la responsabilità illiminata e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto della società per qualsiasi tipo di illecito da questa o per questa commesso.
Per chiarire ancor più l’argomento è doveroso distinguere i tipi di responsabilità presenti nel Codice di Giustizia sportiva così come definiti dall’art. 4 del Codice di Giustizia sportiva:
1) Responsabilità diretta; 2) Responsabilità oggettiva; 3) Responsabilità presunta.
L'art 4 CGS stabilisce le responsabilità delle società a seguito di illeciti compiuti da soggetti interni alla stessa; i successivi artt. 11, 12, 13 e 14 CGS regolamentano la responsabilità delle società anche per ciò che concerne il comportamento dei sostenitori.
Per comprendere i concetti di responsabilità diretta ed oggettiva bisogna partire dal presupposto che per ogni illecito disciplinare di un singolo tesserato ne risponde sempre anche la società.
Per quanto riguarda la responsabilità diretta l'art. 4 stabilisce che: “le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta”. Per responsabilità oggettiva il Codice di Giustizia sportiva intende: “le società rispondono oggettivamente dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale”.
Nell'ordinamento statale il legislatore da la possibilità della prova liberatoria, il soggetto deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno o ancora deve dimostrare che questo si è verificato per caso fortuito o per forza maggiore. Nell'ordinamento sportivo questo non avviene mai. La responsabilità oggettiva si fonda sulla volontà dell'ordinamento sportivo di garantire un corretto e senza intoppi svolgimento delle competizioni sportive.
In ultimo il concetto di responsabilità presunta si fonda sul presupposto che l’atto illecito commesso, anche se eseguito materialmente da un soggetto estraneo, abbia l’effetto di avvantaggiare in classifica o per il singolo match la società coinvolta.
Le società che sostengono di non aver preso parte all’illecito sono ovviamente tenute a dimostrarlo ma si può intendere quanto possa essere difficile svolgere questo onere quando risulti che l’illecito realizzato abbia concretamente, anche se indirettamente, avvantaggiato la società.
Il codice di giustizia sportiva distingue, nello specifico, due tipi di illecito: sportivo e gestionale. Come stabilito dall’art. 7 del CGS costituisce illecito sportivo “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio”. Si comprende, dunque, che l’illecito sportivo coinvolge direttamente il gioco in se nella sua espressione più concreta: lo svolgimento della partita.
L’illecito gestionale o economico si focalizza sugli aspetti amministrativi delle società. Viene, infatti, definito dall’art. 8 del CGS “la mancata produzione o la alterazione, falsificazione anche parziale dei documenti richiesti dagli organi di controllo della FIGC e UEFA”. A seguito del compimento di qualsiasi tipo di illecito (sportivo e/o gestionale) le società vengono sanzionate ai sensi dell’articolo 18 CGS.
Le sanzioni ivi riferite partono da una semplice ammonizione fino ad arrivare alla esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica.

Avv. Cristian Zambrini

 

 

share this item
facebook googleplus linkedin rss twitter youtube
Related items