×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 455
Friday, 14 June 2013 16:45
(0 votes)

Cavani e Cristiano Ronaldo: il rispetto dei contratti era la prassi

Mio padre mi ha sempre detto: tra uomini una stretta di mano è sufficiente. Ad un ipotetico figlio adesso direi: un tempo tra uomini una stretta di mano era sufficiente. Non muoverti senza un avvocato a meno che tu non lo sia. “Il PSG offre un contratto faraonico a Cristiano Ronaldo”. Scadenza contratto 2015. “Il Chelsea offre un contratto a Edinson Cavani”. Scadenza contratto 2017. Questi sono solo alcuni esempi. Entrambi i giocatori non sono in scadenza di contratto, le rispettive società non hanno accettato alcuna offerta di acquisto, eppure le società interessate non sembrano curarsene. È lecita questa prassi?

 

 

Un contratto è null’altro che l’incontro della volontà di più soggetti teso alla creazione, modificazione od estinzione di un rapporto giuridico. Nello specifico, con il contratto tra calciatore professionista e società sportiva, viene creato un rapporto in virtù del quale il sodalizio sportivo sfrutta, dietro compenso, le prestazioni dell’atleta per un determinato periodo di tempo della durata massima di cinque stagioni. Un contratto si caratterizza per un insieme di articoli che disciplinano il rapporto, attraverso l’individuazione di diritti e doveri per le parti. Come qualsiasi altro tipo di contratto questo può risolversi per scadenza, accordo tra le parti o per una giusta causa (mancato utilizzo, inadempimento, mancato pagamento). Al giorno d’oggi, tuttavia, sono pochi i casi in cui i soggetti coinvolti rispettano a pieno le regole ivi imposte. In particolar modo la durata del contratto, così come la “comune volontà” delle parti, sembrano aver perso, irrimediabilmente, la loro forza inderogabile. Il potere dei soldi piega, a suo piacimento, qualsiasi clausola.

Tra le grandi superpotenze europee è, ormai,  invalsa la consuetudine di “trattare”, più o meno ufficialmente, direttamente con il giocatore prima ancora di raggiungere un ipotetico accordo con la società di appartenenza.

Le conseguenze sono chiare: nella maggiorparte dei casi le cifre offerte al calciatore di turno sono sfacciatamente irrinunciabili. Il calciatore, o meglio, il suo agente accetta, seppur ufficiosamente, l’offerta di contratto senza curarsi minimamente del parere positivo o negativo della società.

È qui che iniziano i contrasti. Quello stesso giocatore che qualche mese prima baciava la maglia e giurava fedeltà vuole andare via a tutti i costi.

Si comprende facilmente quanto sia scomoda la posizione della società detentrice del contratto. Il ricco club ha già la volontà del calciatore dalla sua parte. In queste condizioni la trattativa sarà sicuramente più semplice. Lo squilibrio contrattuale tra le parti è evidente. Bisognerà effettuare una scelta. Nulla di più difficile. Accettare il gioco dell’asta migliorando le cifre del contratto? Non tutte le società possono permetterselo. Rifiutare l’offerta e tenere in rosa un giocatore stizzito e svogliato che finirà per andar via a costo zero? Il recente esempio di Pandev alla Lazio è stato abbastanza istruttivo. Ultima opzione: accettare l’offerta che, tuttavia, sarà sicuramente inferiore al reale valore di mercato del giocatore.

Non bisogna essere dei Direttori sportivi per capire la gravità di tale situazione.

È per tale motivo che l’Ordinamento Sportivo, con la sua normativa, interviene duramente a disciplinare ed, eventualmente, a sanzionare tali condotte. A livello internazionale l’articolo 18 del Regolamento Fifa sullo Status e Trasferimenti dei calciatori stabilisce che “una società che intenda sottoscrivere un contratto con un professionista deve informare per iscritto la società di appartenenza del medesimo prima di intraprendere trattative con il professionista in questione. Un professionista è libero di concludere un contratto con un’altra società a patto che il contratto con la sua attuale società sia scaduto o scada entro 6 mesi”.

Ebbene, sia Cavani che Cristiano Ronaldo, sono ben lontani dalla scadenza del loro contratto, eppure, non si fa altro che parlare delle proposte di ingaggio pervenutegli. Nulla da obiettare nel caso in cui le rispettive società abbiano dato il loro assenso alle trattative, ben diversa è la situazione nel caso in cui ciò non si sia verificato.

In ambito F.I.G.C. l’art. 95 bis delle N.o.i.f. “Disciplina della concorrenza” stabilisce, nel dettaglio, che, “con riferimento ai calciatori con contratto pluriennale non in scadenza, soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto di prestazione sportiva ad altra società”. A queste condizioni “sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto”. In sostanza deve essere raggiunto prima l’accordo tra le due società poi, ad esito positivo, quello con il calciatore. Le tempistiche sono sempre dannatamente importanti. Con riferimento, invece, ai calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva viene stabilito che “fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società. Solo a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve, comunque, informare per iscritto la società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso”. Sempre in base all’articolo citato, l’inosservanza di tali disposizioni “dovrebbe” comportare, su deferimento della Procura Federale, gravi sanzioni a carico dei dirigenti, dei calciatori anche se l’attività è svolta da terzi nel loro interesse, ed, ovviamente, a carico delle società coinvolte.

Tuttavia, come purtroppo già più volte si è constatato, le regole non sembrano avere la stessa valenza per tutti.

A parer di chi scrive, l’Ordinamento sportivo, non solo nazionale, dovrebbe cominciare a porre un freno a tali condotte ed imporre, concretamente, il rispetto delle norme poste a tutela del rispetto dei contratti. Una stretta di mano potrà anche non essere più sufficiente, ma lo spettro di una sanzione forse potrebbe incentivare, definitivamente, al rispetto dei contratti firmati.

Avv. Cristian Zambrini

share this item
facebook googleplus linkedin rss twitter youtube
Related items