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Wednesday, 13 November 2013 10:10
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Salernitana - Nocerina: le possibili sanzioni

Nel lontano Marzo 2004 durante il derby capitolino Roma – Lazio una voce, più veloce di una ola, si rincorreva tra gli spalti. Un allarme in pochi minuti giungeva alle orecchie di tutti gli spettatori: “Fuori lo stadio è morto un bambino! È stato investito da una macchina della polizia! Fermate la partita!”

Con l’atteggiamento di chi può tutto, dei “portavoce” della frangia più calda del pubblico giungono a bordo campo. Per la prima volta gli ultras da sempre nemici hanno un unico messaggio da recapitare: “non si può più giocare! Un bambino è morto!” Le Forze dell’ordine negano l’accaduto.

 

 

 

Non risulta nulla. Nessun morto. La situazione, tuttavia, è ormai compromessa. Lo stadio è in subbuglio. Gente terrorizzata. Scene surreali percorrono il rettangolo di gioco: polizia inerme da una parte, ultras e giocatori a valutare il da farsi dall’altra! Il match verrà interrotto. Più di 50mila persone torneranno a casa con la convinzione di aver assistito a qualcosa di assurdo. Di lì a poco si scoprirà la verità: nessun morto, una farsa. Solo lo spietato disegno criminale di un manipolo di ultras con la voglia di dimostrare a tutti la propria influenza.

“Siamo capaci di fermare lo spettacolo, noi siamo il calcio”. Questo è il messaggio che trapelava per le vie di Roma. Quel giorno moriva l’idea del supporter, del tifoso sostenitore della propria squadra e non degli interessi di altri soggetti. Potrà sembrare una forzatura ma, a volte, la morte di un idea è ben più sconcertante della morte di un singolo uomo.  

Questo finesettimana ci ha portato indietro nel tempo. Agenti esterni hanno condizionato le sorti di una partita. Nulla di nuovo verrebbe da dire, purtroppo. Questa volta, tuttavia, non c’entrano scommesse, biscotti e triadi varie. La sceneggiata ha visto protagonisti, come i fatti del 2004, i “sostenitori” di una società: la Nocerina. Il derby campano Salernitana – Nocerina è uno dei più caldi della penisola. Le due compagini ed i relativi ultras hanno dovuto attendere 25 anni prima di in(s)contrarsi di nuovo. Proprio sulla scorta dei temuti scontri, il Prefetto di Salerno decideva, tuttavia, di vietare la trasferta ai tifosi della Nocerina i quali, per tutta risposta, pensavano bene di condizionare, in un modo o nell’altro, l’esito del match. Minacce, offese ed “inviti” non certo bonari raggiungevano tutto lo staff della società ed, ovviamente, i calciatori.

Si apre il sipario. Che lo show inizi. Una tragedia greca. Dopo solo 50 secondi di gioco l’allenatore Fontana effettua tre sostituzioni alle quali si susseguono, come un epidemia, cinque tragicomici infortuni. I giocatori, forse ancora non pronti per recitare davanti ad un pubblico così folto, si coprono il viso mentre si accasciano al suolo ed improvvisano convulsioni. Della Nocerina restano, dunque, in campo solo 6 giocatori. La partita non può più proseguire.

Ai sensi della regola 3 del Regolamento del giuoco del calcio, infatti, “... nessuna gara potrà iniziare se l’una o l’altra squadra dispone di meno di sette calciatori”. Nel caso in cui, durante il corso della partita, una o entrambe le squadre si ritrovino, per qualsiasi motivo, con meno di sette giocatori la gara dovrà essere interrotta. In virtù di tale disposizione l’arbitro ha dovuto sospendere la partita. No tifosi? No derby. Sembra essere questo il messaggio agghiacciante lanciato dagli ultras della Nocerina. Si sprecano le pagine dei giornali che ipotizzano le conseguenze di tale episodio. I soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, non sono pochi. I giocatori e la società sono già sotto la lente d’ingrandimento degli Organi di Giustizia Sportiva. L’articolo 17 del Codice di giustizia sportiva sancisce che “la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni”. Nel caso in questione il “virus” che ha colpito tutti i giocatori della Nocerina ha, di fatto, impedito il regolare svolgimento della partita che, per conseguenza, è stata interrotta. Benchè la veridicità di tali infortuni dovrà essere valutata dagli enti competenti, gli stessi o, quantomeno, le modalità con le quali si sono veritificati e susseguiti hanno fatto storcere più di qualche naso. Appaiono davvero inverosimili le motivazioni addotte a caldo dall’allenatore (nessun riscaldamento prepartita). La responsabilità oggettiva si ripresenta ciclicamente. Anche in tale episodio una società dovrà subire le conseguenze delle azioni, anche se indirette, dei propri sostenitori. Gli stessi, infatti, attraverso le ripetute minacce di morte, hanno costretto i giocatori ad abbandonare il campo di gioco impedendo, pertanto, lo svolgimento della partita. Per tale motivo, senza alcun dubbio, la Nocerina dovrà subire l’onta della sconfitta a tavolino per 3 a 0. Con riferimento all’illecito sportivo l’articolo 7 del Codice di giustizia sportiva lo definisce come “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. Al comma 2 viene poi stabilito che “le società ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”.

I fatti sembrano negare un coinvolgimento diretto della società che, anzi, si è dissociata immediatamente dalla condotta dei propri giocatori anche attraverso le dimissioni a catena.

Tuttavia l’illecito sportivo prevede sanzioni anche nel caso di responsabilità oggettiva o presunta. A scanso di equivoci si ricorda che, per configurarsi la responsabilità diretta, l’illecito deve essere commesso da soggetti che possano rappresentare la società, dunque: rappresentante legale, membri del cda, presidente, direttore generale. Tanto non è avvenuto. Se l’illecito è, invece, commesso da un tesserato la responsabilità potrà essere solo oggettiva. In questo caso le sanzioni per la società saranno sicuramente più miti arrivando, al più, a qualche punto di penalità oltre ovviamente alla già citata sconfitta a tavolino. Diversa è, invece, la posizione dei giocatori i quali, se non dovessero tutti dimostrare la verità dei propri infortuni, saranno deferiti alla Procura federale per illecito sportivo. Analoga la posizione dell’allenatore Gaetano Fontana il quale, con le sue decisioni, ha, di fatto, consentito ai giocatori di realizzare tale loro proposito. In questi casi il Cgs stabilisce che “i soggetti riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00”. Non è poi da escludere il configurarsi dell’istituto della omessa denuncia in capo a qualche altro tesserato della Nocerina. Sempre l’articolo 7 del Cgs impone che “i soggetti che siano venuti a conoscenza che persone hanno posto o stiano per porre in essere atti illeciti, debbono informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC. Il mancato adempimento dell’obbligo comporta la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00”. Mutuando un espressione cara alla Corte di giustiza federale (caso Conte), i tesserati della Nocerina, così come la sua dirigenza, “non potevano non sapere”.

In un precedente articolo si discuteva in merito alla condivisibilità della scelta dei giocatori del Genoa di consegnare le maglie agli ultras "indispettiti". In quell'occasione si parlava di coraggio e dimostrazione di forza. La riflessione del sottoscritto è la medesima: posti davanti ad una minaccia (fisica o meno), calibrare la reazione in funzione dei rischi e dei vantaggi appare certamente la soluzione più logica. E' molto più facile ragionare seduti su una poltrona.

 

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

 

 

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