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Thursday, 21 September 2017 12:01
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La cancellazione o il ritardo dei voli: i diritti dei passeggeri

 

Tutte le compagnie aeree che cancellano o anche solo ritardano un volo dovranno adeguatamente risarcire i clienti coinvolti.

La Comunità europea ha specificamente disciplinato la materia con il Regolamento n. 261/2004.
Il Regolamento si applica a tutti i passeggeri che partano o transitino in un aeroporto situato in uno Stato membro della Comunità europea.

 

 

Entrando nello specifico l’articolo 5 del Regolamento europeo stabilisce che, in caso di cancellazione del volo, il vettore aereo, oltre a dover prestare totale assistenza, è obbligato a fornire immediatamente adeguate soluzioni alternative a tutti i passeggeri coinvolti.
Tale soccorso si sostanzia, oltre che nella fornitura di tutto ciò di cui i passeggeri abbiano bisogno (cibo, bevande e assistenza psicologica), anche nel pagamento di un alloggio se il volo alternativo offerto è programmato per il giorno dopo l’orario previsto da quello originario.
I clienti hanno la possibilità richiedere il rimborso del prezzo pagato per la tratta di volo non effettuato o per il totale del percorso, compresi gli eventuali scali, se il resto del volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale. Ovviamente, in tale caso, dovrà essere accreditato il volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.
Una alternativa valutabile dal passeggero sarà l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento.

 

Oltre a tali servizi, il regolamento prevede, altresì, che il vettore colpevole di tale inadempimento debba riconoscere la cosiddetta “compensazione pecuniaria” al cliente.
La compensazione è precisamente quantificata dal regolamento:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Per determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa della cancellazione del volo. (Es. aeroporto di partenza Brindisi - aeroporto di arrivo Berlino con scalo a Roma Ciampino. Se dovesse essere cancellato il volo Roma – Berlino dovremmo calcolare i km totali da Brindisi a Berlino).
2. Il Vettore aereo può ridurre del 50% la compensazione se offre ai passeggeri di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo, il cui orario di arrivo non supera l’orario di arrivo previsto:
a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km;
b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1.500 e 3.500 km;
c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b).

 

Si badi bene, tuttavia, che questa forma di risarcimento del danno non è riconosciuta se i clienti:
a) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
b) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
c) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
Oltre alla cancellazione del volo, i passeggeri devono essere informati anche delle eventuali alternative di trasporto possibili.

Lo Studio legale Zambrini offre la propria disponibilità per esercitare, nel più breve tempo possibile, i diritti dei propri clienti, sulla scorta di quanto riconosciuto dal Regolamento Europeo.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

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